Giudiziaria
LA SENTENZA
LA SENTENZA
Albanella, serre Palma non vanno abbattute: Comune finisce davanti alla Corte dei Conti
Alfonso Stile
17 febbraio 2025 12:17
Eye
  1360

ALBANELLA. Dopo una diatriba giudiziaria durata quasi 8 anni, un agricoltore cilentano la spunta anche al Consiglio di Stato contro il Comune di Albanella, che voleva abbattere le sue serre ma ora, "tenuto conto della condotta processuale serbata", dovrà invece comparire davanti alla Procura regionale della Corte dei Conti. È la storia di Nicola Palma, imprenditore agricolo di San Marco di Castellabate, che acquistò un terreno di circa 11 ettari, con annessi fabbricati e comodi rurali, al fine di realizzare degli impianti serricoli (nella foto) per la coltivazione di piante aromatiche (salvia, basilico, prezzemolo, ecc.). 

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, la nota inviata alla nostra redazione, dallo studio legale che ha seguito Palma, rappresentato dai legali Fabrizio Murino in sede amministrativa ed Ezio Catauro in sede civile: “Generalmente, un imprenditore serio che si propone di investire su un territorio, creando occupazione e sviluppo economico, deve essere messo in condizione di realizzare il suo progetto anche dall’Amministrazione comunale, che dovrebbe mettere a disposizione i propri uffici per accompagnarlo nella realizzazione del progetto nel rispetto della legge, ma così non è stato il nostro assistito. Il Comune di Albanella, invece, ha cercato di ostacolare con ogni mezzo la realizzazione del progetto del sig. Palma: prima gli viene notificata un’ordinanza di demolizione delle serre, impugnata con successo dinanzi al Tar di Salerno; ma il Comune, non soddisfatto, impugna a sua volta la sentenza del 16 luglio 2024 dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1256/2025 pubblicata in data odierna, ha rigettato l’appello proposto dall’ente, condannandolo al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 5.000, oltre spese generali e accessori di legge. Ma la circostanza più importante è che il Consiglio di Stato ha disposto la trasmissione della sentenza alla procura regionale della Corte dei Conti per la Campania”. 

“Le motivazioni espresse nella sentenza sono impetuose - continuano i legali - il collegio ha rilevato infatti, in via preminente e dirimente, che il Comune di Albanella non ha ottemperato a quanto disposto con l’ordinanza n. 4144/2024, poiché la relazione depositata in data 31 dicembre 2024, priva della prescritta documentazione allegata, si risolve in una mera (imprecisa e a tratti confusa) ripetizione del contenuto dell’atto di appello e della memoria del 2 novembre 2024, senza chiarire in alcun modo i fatti di causa e, anzi, citando documenti con numeri di protocollo non corretti: di ciò il collegio tiene conto ai sensi degli art. 64 comma 2 c.p.a. e 116 comma 2 c.p.c., come preannunciato nella citata ordinanza. Rileva ancora il collegio che l’appello:

i) è alquanto confuso, richiamando provvedimenti con date diverse da quelle rilevabili per tabulas, o non presenti nel fascicolo digitale di primo e secondo grado (cfr., ad es.: pag. 6 dell’appello ove si richiama la pratica SUAP Prot. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0014454 del 25 marzo 2022, non rinvenibile nel fascicolo digitale, ove è, invece, presente la pratica prot. 1646 del 2022 relativa a “SCIA di completamento dei lavori assentiti con SCIA del 20/04/2018 prot. 4269”: doc. 7 produzione primo grado ditta Palma; sempre a pag. 6 dell’appello, il richiamo all’integrazione documentale SUAP Prot. REP_PROV_SA/SA-SUPRO/0014454 del 25 marzo 2022, laddove l’unica integrazione documentale richiesta dal comune è quella prot. 11728 del 15 novembre 2022: doc. 8 produzione primo grado ditta Palma).

Ma non basta! In un altro giudizio, questo dinanzi al Tribunale civile di Salerno, alcuni privati hanno proposto ricorso lamentando che a causa dell’installazione dell’impianto serricolo, le piogge dell’11 febbraio 2024 hanno invaso i locali seminterrati di alcune abitazioni. È di questi giorni la notizia che il Consulente Tecnico nominato dal Tribunale di Salerno, ha depositato la bozza di perizia, nella quale ha affermato che “le attività peritali sono state effettuate con l’intento di verificare lo stato dei luoghi e poter rispondere ai quesiti posti dall’on. Magistrato. Dai rilievi effettuati è stato possibile valutare lo stato efficacia ed efficienza delle opere realizzate sulle proprietà di Palma Nicola oltre allo stato dei beni oggetto di perizia. Per poter rispondere al nesso causa-effetto tra le opere realizzate sulle proprietà Palma e i danni lamentati, è stato necessario fare uno studio idraulico e idrologico per poter valutare se esse fossero compatibili o meno. Dall’analisi effettuata, non risultano elementi che possano far valutare che gli interventi di realizzazione degli impianti serricoli abbiano prodotto i danni lamentati”.



Logo stiletvhd canale78
Immagine app 78
SCARICA
L’APP