AGROPOLI. Gestione del cineteatro comunale “De Filippo” di Agropoli. Ancora scintille, dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato, tra gli ex gestori della struttura pubblica ed il Comune cilentano, all’epoca guidato dal sindaco Adamo Coppola. Riceviamo e pubblichiamo, integralmente, le seguenti note inviate, alla nostra redazione, dalle parti in causa.
NOTA DELL’ASGA S.R.L. - Di Fiore e Parente, titolari della società, comunicano quanto segue: “La Giustizia arriva tardi, ma arriva sempre”. Nel gennaio 2024 il Tar Campania sez. Salerno (con la sentenza n. 278/2024 del 25.1.2024) aveva accolto il ricorso della ASGA srl sancendo l’annullamento dei documenti coi quali il Comune di Agropoli aveva decretato la fine della convenzione in essere per la gestione del cineteatro “De Filippo”. Nel giugno dello stesso anno l’Ente si era rivolto al Consiglio di Stato, proponendo un appello teso a rivendicare la bontà dell’operato. Nulla da fare, però. Con sentenza n. 1863/2025 del 5.3.2025 è arrivata una nuova bocciatura per le scelte amministrative compiute. Aveva ragione Asga srl, la proroga infatti era da disporsi “ex lege”, trattandosi della “concessione di un bene pubblico”.
“La Giustizia spesso arriva tardi, ma per fortuna… arriva” tuona Sergio Di Fiore. “Avevamo semplicemente chiesto di poter prorogare il contratto di un anno, poiché a causa della pandemia da Covid-19, da marzo 2020 a febbraio 2021 non si era potuto far nulla. Di tutta risposta ci hanno allontanato, hanno adottato atti illegittimi e ci hanno fatti passare per coloro che erano stati cacciati perché non avevano pagato quanto dovuto, inventando di sana pianta un debito di oltre 100.000 euro invero inesistente” prosegue Annamaria Parente, amministratore della Società.
“Nelle piazze di Agropoli ed in giro per il Cilento abbiamo dovuto giustificarci nei confronti di una narrazione parziale e fuorviante di coloro che, addirittura, hanno fatto una diretta Facebook quando si sono introdotti nel cineteatro, continuando - peraltro - a farci pagare per mesi addirittura la corrente elettrica e trattenendo oltre misura le nostre attrezzature” chiosa Di Fiore. “Grazie a chi ha sempre creduto alla verità e ci è stato vicino, grazie a chi ci ha difeso sia in primo che in secondo grado, vale a dire all’avv. Marco Sansone, amico e consigliere, oltre che abile professionista. Adesso abbiamo il dovere di chiedere al Giudice Ordinario la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Era tutto evitabile, bastava accogliere le nostre aperture ed interpretare le norme. Adesso non possiamo farne a meno, non ci fermeremo”, chiosano i rappresentanti della Società ricorrente. La partita, dunque, si sposta dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e la Asga srl pare determinata ad avere definitiva giustizia per i disagi patiti.
NOTA DELL’AVV. LUIGI ACERBO, LEGALE DEL COMUNE DI AGROPOLI - La sentenza del Consiglio di Stato nr. 1863/2025 non ha rigettato l’appello, ma lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Carenza di interesse, si badi, di entrambe le parti: infatti, da una parte il teatro è stato restituito al Comune sin dal 2021 e, dall’altra, l’Asga non può vantare alcun danno non avendo proposto appello incidentale alla richiesta di risarcimento dei danni dichiarata inammissibile dal Tar.
La motivazione (che di seguito viene riportata integralmente) della sentenza del consiglio di stato è fin troppo chiara: l’appello è improcedibile! Osserva il Collegio, infatti, che il presente contenzioso evidenzia un accoglimento solo parziale del ricorso di primo grado. Risulta dagli atti di causa che, ormai dal 2021, il Comune risulta essere tornato in possesso del bene. Ai sensi dell’art. 34, co. 3 cod. proc. amm. “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”.
Nel caso di specie, non è più utile l’annullamento dei provvedimenti comunali del 2021, tenuto conto che il termine concesso è decorso da circa 4 anni e che il bene è stato restituito. La ricorrente in primo grado (ovvero l’ASGA srl) non può vantare alcun ulteriore interesse ai fini risarcitori in quanto la sentenza del TAR ha dichiarato inammissibile tale pretesa e tale statuizione non è stata oggetto di appello, determinandosene così la definitività con il passaggio in giudicato.
Quindi, in disparte, la corretta applicazione da parte del TAR della proroga ex lege di cui all’art. 103 del d.l.n. 18/2020, non trattandosi nella fattispecie di un contratto di natura privatistica, ma di concessione di bene pubblico per ciò rientrante nella richiamata proroga ex lege, l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Di tutto il polverone alzato, alla Asga srl resta niente. Resta, invece, lo stato di morosità per il debito di 107.000 euro che l’Asga non ha ancora provveduto a pagare al Comune. Questa è l’unica causa sicura che sarà fatta!