SALERNO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha disposto la conversione del rito sul ricorso della Salernitana. Il club granata chiedeva l'annullamento del provvedimento della Lega di serie B sul rinvio dei playout e in subordine l'allargamento del torneo cadetto a 21 squadre, con conseguente riammissione, dopo la retrocessione a seguito dello spareggio perso contro la Sampdoria. E' quanto stabilito dall'ordinanza pubblicata oggi, dopo la Camera di Consiglio a seguito dell'udienza dell'8 luglio. Il Tar scrive, nelle sei pagine, che "Considerato che, con ricorso notificato e depositato il 25 giugno 2025, la U.S. Salernitana 1919 s.r.l. (di seguito, Salernitana) ha impugnato dinanzi a questo Tar, invocando il rito speciale di cui all’art. 218 del d.l. n. 34 del 2020, gli atti in epigrafe indicati, sul presupposto che la controversia abbia ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche;
Considerato, in particolare, che la Salernitana ha chiesto a questo Tribunale di voler condannare la LNPB a consentire lo svolgimento del match di play-out come originariamente programmato o comunque a reintegrarla nell’organico del prossimo Campionato di Serie B, nonché, in subordine, a voler accertare e dichiarare l’inefficacia della gravata decisione del Collegio di Garanzia dello Sport;
Considerato che le parti resistenti e le controinteressate, costituite in giudizio, hanno, in via preliminare, contestato la prospettazione di parte ricorrente nella parte in cui ha inquadrato il presente giudizio nell’ambito del rito speciale sportivo di cui al citato art. 218 del d.l. n. 34 del 2020 Considerato che, all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, previa discussione delle parti costituite anche sul profilo preliminare del rito da applicare alla controversia in esame, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto di poter condividere la prospettazione delle parti resistenti e delle controinteressate in ordine alla non riconducibilità del ricorso di che trattasi nel rito speciale sportivo di cui all’art. 218 del d.l. n. 34 del 2020, sulla base delle ragioni di seguito sinteticamente riportate:- il comunicato ufficiale della LNPB n. 211 del 18 maggio 2025, con cui il Presidente della stessa LNPB ha disposto il rinvio delle gare di play-out “a data da destinarsi” non ha inciso in maniera diretta – ma semmai in maniera meramente indiretta - sulla partecipazione a competizioni professionistiche, non avendo lo stesso attribuito alcun titolo sportivo né disposto alcuna retrocessione nella categoria inferiore, né ordinato alcuna esclusione, nella misura in cui ha semplicemente disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato di causa, in programma il 19 e il 26 maggio 2025, “a data da destinarsi”, sul presupposto della tutela dell’equa competizione e per salvaguardare la regolarità del Campionato -
il gravato provvedimento del Presidente della LNPB esula da quelli tassativamente elencati all’art. 2 dell’Allegato A del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia, adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1752 del 16 febbraio 2024 in attuazione dell’art.12 ter, secondo comma, del vigente Statuto del CONI, non rientrando detto atto tra quelli comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche e tale, quindi, da esulare – come ritenuto dal Collegio di Garanzia, Prima Sezione - dalla competenza della Sezione del Collegio di Garanzia sulle Controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche;- anche a non voler ritenere esaustivo l’elenco degli atti richiamati nel citatoart. 2 dell’Allegato A del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia, la nozione di chiusura contenuta nell’art. 12-ter dello Statuto del CONI nella parte in cui demanda alla sezione specializzata del Collegio di garanzia del CONI le “controversie….comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche…”, non è comunque idonea a contenere il provvedimento della Lega di rinvio della data di disputa delle gare di play out in quanto, come rilevato in precedenza, tale decisione non ha provocato l’esclusione della ricorrente dalla partecipazione a quelle gare, bensì esattamente il contrario nel senso che è stata comunque preservata la sua partecipazione secondo il format della serie B approvato dalla FIGC;
- diversamente opinando, ogni decisione della Lega di individuazione di una data per lo svolgimento di una partita di campionato (sia che si tratta di un rinvio per i motivi più disparati o anche per altre ragioni) dovrebbe essere intesa come “incidente sulla partecipazione a competizioni professionistiche”, il che sarebbe, oltre che irragionevole, contraria alla ratio stessa che ispira la speciale previsione di cui all’art. 218 del DL n. 34/2020 che, invero, si riferisce a tutte quelle ipotesi che incidono sull’iscrizione stessa (recte: sulla partecipazione) delle società calcistiche ai campionati professionistici di riferimento e non alle singole partite disputate durante l’anno che, come evidenziato, solo in via indiretta (in ragione cioè dei risultati raggiunti “sul campo”), hanno poi effetti sulla “partecipazione a competizioni professionistiche” ;- non è, invero, un caso che la competenza ad adottare provvedimenti “in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche” è radicata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, dello Statuto FIGC, in capo al Consiglio federale della FIGC, tale per cui il Presidente della LNPB non è neppure astrattamente competente ad adottare un provvedimento di ammissione o esclusione dal Campionato di Serie B o “….comunque incidenti(e) sulla partecipazione a competizioni professionistiche…” nel senso sopra chiarito;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di dover procedere, in via preliminare, alla conversione del rito da quello di cui all’art. 218 del DL n. 34/2020 a quello “ordinario” (seppure speciale) di cui all’art. 119, comma 1, lett. g), cod. proc. amm..
Con separato provvedimento, si procederà comunque alla definizione del merito della controversia, avendo tutte le parti - costituite e presenti rinunciato a verbale ai termini processuali posti a garanzia del contraddittorio di cui al citato art. 119, comma 2, cod. proc. amm. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dispone la conversione del rito nei sensi di cui in motivazione. Riserva di successivo provvedimento per la definizione del merito della controversia.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, con
l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore"