ROCCADASPIDE. Il Consiglio di Stato ha annullato il diritto di prelazione del Comune di Roccadaspide sull’acquisto del castello Giuliani (già dei Principi Filomarino). Accolto l’appello proposto da Ettore, Maurizio e Aurora Giuliani con l’annullamento da parte del collegio giudicante delle delibere comunali con le quali l’ente civico aveva esercitato il diritto di prelazione. La vicenda trae origine nel 2007, da una cessione di quote immobiliari tra membri della famiglia, poi formalizzata nel 2019: l’atto transattivo riguardava una quota indivisa dell’abitazione privata posta nel castello ed era stato regolarmente notificato alla Soprintendenza in virtù della normativa sui beni culturali. Dopo la denuncia dell’atto transattivo, trattandosi di un bene di rilevante interesse culturale sottoposto a vincolo storico-architettonico, il Comune aveva esercitato il diritto di prelazione per acquisire il castello al patrimonio pubblico, in funzione di “una migliore conservazione e valorizzazione della parte del Castello, con la destinazione di tali spazi al godimento pubblico per scopi culturali”. La famiglia Giuliani ricorse al Tar richiedendo l’annullamento di tutte le delibere di giunta e Consiglio comunale con le quali il Comune aveva esercitato il diritto di prelazione e tutti i relativi atti della Soprintendenza, contestando eccesso di potere, difetti d’istruttoria, travisamenti del fatto, violazioni procedurali e di legge. I giudici del Tar diedero via libera all’acquisto del Castello da parte del Comune di Roccadaspide ritenendo legittimo l’esercizio da parte dell’Amministrazione civica del diritto di prelazione. La famiglia Giuliani decise quindi di ricorrere al Consiglio di Stato che, il 19 giugno scorso, si è espresso in favore dei ricorrenti riconoscendo l'errata valutazione dell'Amministrazione comunale sottolineando che l'immobile oggetto di prelazione rappresentava quota indivisa di un'abitazione privata e non una porzione autonoma da poter destinare a usi culturali: il collegio a proceduto ad annullare le delibere comunali oggetto di ricorso riformando la precedente sentenza del Tar Campania e compensando inoltre le spese del doppio grado di giudizio.