Sport
SERIE C
SERIE C
Salernitana, giudice sportivo: un turno di squalifica per Capomaggio, Golemic ed Anastasio
Redazione
10 marzo 2026 17:30
Eye
  135

SALERNO. Arriva lo stop di un turno per tre calciatori della Salernitana in vista della trasferta di Crotone, di domenica pomeriggio (ore 12.30). Una giornata di squalifica per i due espulsi, con rosso diretto, nel corso del match contro il Latina, vinto per 2-1 dai granata di Serse Cosmi. Si tratta di Galo Capomaggio e Vladimir Golemic. Per cumulo di ammonizioni è arrivata la squalifica anche per un altro difensore, Anastasio. Squalifica per una gara effettiva ed ammenda di 500 euro, invece, per Sandro Antonini, il match analyst della Salernitana per avere, si legge nel dispositivo emesso dal giudice sportivo di Lega Pro "al 39° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, entrava sul terreno di gioco, per protestare veementemente nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva)".

 

CAPOMAGGIO GALO (SALERNITANA)

per avere, al 22° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei

confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria

sproporzionata.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura

della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate

conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.

GOLEMIC VLADIMIR (SALERNITANA)

per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei

confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria

sproporzionata.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura

della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate

conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.

ANASTASIO ARMANDO



Logo stiletvhd canale78
Immagine app 78
SCARICA
L’APP