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0-3 a tavolino
0-3 a tavolino
Serie D, Orlandina-C. Montalto: pesante verdetto del giudice sportivo, calciatore squalificato per un anno
Redazione
26 novembre 2014 14:56
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CAPO D’ORLANDO. Il giudice sportivo si è espresso su quanto è accaduto domenica scorsa a Capo D’Orlando in occasione di Orlandina-Montalto, gara del girone I di serie D, valevole per la 12° giornata. Arriva lo 0-3 a tavolino ed un punto di penalizzazione per i messinesi, sempre più ultimi in classifica, con la squadra che scese in campo con sette uomini, con l’ingresso in campo di tifosi che “intimavano – si legge nel referto - i calciatori a lasciare il terreno di gioco”. Ciò accadeva con l’abbandono del capitano dell’Orlandina e con l’arbitro costretto a fischiare la fine della partita per la mancanza del numero legale per proseguire il match. Ammenda di 3000 euro, squalifica del “Micale” per due giornate con gare in campo neutro e a porte chiuse, e maxi squalifica per un anno, fino al 31 dicembre 2015, per il calciatore Marco Campelli per gli atteggiamenti assunti in campo. Nella sentenza, si legge “Al primo minuto del primo tempo, in seguito al comportamento minaccioso ed intimidatorio di un gruppo di sostenitori della propria squadra, presente in campo con sette calciatori, abbandonava il terreno di gioco manifestando al Direttore di gara ed ai propri compagni la volontà di non voler più prendere parte alla gara, in tal modo facendo venir meno il numero minimo di calciatori con la conseguente sospensione della gara. Una volta uscito dal terreno di gioco, si dirigeva verso la rete di recinzione al di la della quale erano posizionati i sostenitori della propria squadra raccogliendo da parte degli stessi applausi in senso di approvazione per il gesto compiuto. Giunto nei pressi della rete, la scavalcava e raggiungeva il gruppo di sostenitori locali presenti in quel settore. Dopo circa 3 minuti rientrava nella zona degli spogliatoi e ribadiva al Direttore di gara la volontà di abbandonare la gara. Sanzione così determinata sia in considerazione della eccezionale gravità della condotta del calciatore, che con il proprio comportamento ha dimostrato di condividere pienamente l'operato dei sostenitori amplificandone la portata mediante plateali e sistematiche manifestazioni di adesione, sia in considerazione del ruolo (capitano della squadra) rivestito dal medesimo, ruolo che gli imponeva il dovere di coadiuvare gli Ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara stessa ( art.73, comma 4 NOIF )”.



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