ALTAVILLA SILENTINA. L’Araba Fenice SpA dovrà versare oltre 60mila euro, al Comune di Altavilla Silentina ovvero il corrispettivo in denaro del valore delle aree di urbanizzazione che avrebbe dovuto cedere gratuitamente in virtù della convenzione edilizia sottoscritta nel 2005 con l’ente civico al momento del rilascio del relativo permesso di costruire del complesso, poi realizzato in località Falagato. A sancirlo, con apposita sentenza, i giudici della Seconda sezione del Tar di Salerno, respingendo con sentenza breve il ricorso avverso la richiesta di pagamento presentato dalla proprietà del resort di lusso assistita dall’avv. Giuseppe Vitolo.
Vista la domanda di misure cautelari, depositata dalla ricorrente il 24.2.2021, il Comune altavillese, difeso dall’avv. Ferdinando Belmonte, si costituiva in giudizio per resistere al ricorso: nello specifico, l’Amministrazione retta dal sindaco, Antonio Marra, aveva intimato all’Araba Fenice ad ottemperare a quanto previsto dalla Convenzione di lottizzazione del 22.12.2005, in merito alla cessione in quota parte delle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, in riferimento alla realizzazione di attrezzature sportive, ovvero alla relativa monetizzazione per le quali fu rilasciato il permesso di costruire n. 99/2005 del 22.12.2005, quantificata in euro 60.826,23 comprensivi di rivalutazione e interessi, ritenuti legittimi dal Tar.
L’art. 1 della Convenzione, infatti, prevede a carico del resort 5 stelle due distinti e cumulativi obblighi: la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la cessione gratuita delle aree occorrenti per la realizzazione di dette opere, ovvero al pagamento del corrispettivo in danaro per la loro acquisizione.
“Non è pertanto corretta l’argomentazione fornita dalla società, secondo la quale avrebbe pienamente ottemperato agli obblighi convenzionali per il solo fatto di aver realizzato a regola d’arte le opere di urbanizzazione - si legge nella sentenza - quanto all’eccepita prescrizione del diritto a richiedere il pagamento del relativo valore, come comprovato in atti dalla difesa del Comune mediante il deposito del certificato di collaudo, le opere in questione sono state ultimate il 5.5.2010, con la conseguenza che la richiesta avanzata dall’ente va considerata pienamente tempestiva”.
Per questi motivi, a seguito della camera di consiglio del 24 marzo scorso presieduta dal magistrato Nicola Durante, il Tar salernitano, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha respinto condannando altresì il resort a versare le spese processuali al Comune resistente.
Si attende ora il probabile ricorso in Consiglio di Stato che la società debitrice potrà presentare, anche al fine di chiedere la sospensione della ordinanza di ingiunzione di pagamento, nelle more già adottata dal Comune di Altavilla Silentina il quale ha già notificato la sentenza e, come espresso dall’avv. Ferdinando Belmonte “manifesta ampia soddisfazione sebbene il noto avvocato amministrativista del Foro di Salerno non condivida il principio della non imprescrittibilità degli obblighi convenzionali sancito dal TAR Salerno perché difforme alla giurisprudenza largamente maggioritaria dei magistrati di Palazzo Spada”.