Giudiziaria
LA DISPUTA GIUDIZIARIA
LA DISPUTA GIUDIZIARIA
Capaccio Paestum, caso resort: CdS accoglie ricorso della Soprintendenza e dispone verifica del Prefetto
Alfonso Stile
28 maggio 2025 14:35
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CAPACCIO PAESTUM. Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, torna ancora una volta ad occuparsi di Capaccio Paestum. Dopo aver nominato il commissario prefettizio e la commissione d’indagine voluta dal ministro Piantedosi, dovrà ora imbastire un’apposita istruttoria sulla velenosa disputa giudiziaria tra il Comune e la società proprietaria del resort ‘Giglio di Mare’ sulla costa, sequestrato dai carabinieri il 5 febbraio 2024 in esecuzione di un decreto emesso dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura, nell’ambito di un’inchiesta a carico di 10 indagati (il proprietario della struttura, 4 tecnici comunali, 2 funzionari regionali, un progettista, un agronomo e il titolare di un’impresa forestale) accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva di terreni demaniali in area sottoposta a vincolo paesaggistico, falsità ideologica, abuso d’ufficio, abuso edilizio, esecuzione di opere su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione, invasione di terreni demaniali, distruzione o deturpamento di bellezze naturali e di habitat all’interno di un sito protetto.

Con apposita sentenza pubblicata stamane, infatti, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l’appello del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica di Salerno-Avellino, avverso la sentenza con la quale il Tar aveva dato ragione alla società ricorrente, che aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dell’11 gennaio 2024 con il quale il Comune ha annullato, in autotutela, il permesso a costruire del 2019. 

Contestualmente, il CdS ha disposto la ‘verifica’ degli atti a cura del Prefetto, che dovrà avvenire in contraddittorio con tutte le parti in giudizio. La Prefettura dovrà depositare un’articolata relazione entro tre mesi, sulla scorta della quale il Consiglio di Stato, con una nuova udienza pubblica, si esprimerà nel merito del ricorso presentato dalla Soprintendenza, dirimendo definitivamente la complessa controversia legale tra Comune e Giglio srl che potrebbe sfociare, in futuro, in un contenzioso milionario tra le parti, vista anche la delicata questione legata ad un finanziamento milionario ottenuto con garanzia statale per costruire il resort, la cui possibile revoca con richiesta di restituzione dei fondi metterebbe in ginocchio la società, impegnatasi tra l’altro a versare, all’ente civico, un canone annuo di 40mila euro per 30 anni a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.

A difendere gli interessi della Giglio srl, contro il Comune di Capaccio Paestum, gli avvocati Simona Corradino e Francesco Lanocita. A rappresentare le ragioni del MIC - Soprintendenza i legali dell’Avvocatura dello Stato. L’ente civico capaccese, invece, non si è costituito in giudizio. 

I DETTAGLI DELLA SENTENZA DEL CDS - Accertando “la legittimazione del Comune a compiere l’intervento in autotutela annullato in primo grado”, i giudici di Palazzo Spada hanno disposto che il Prefetto di Salerno istituisca un’istruttoria per verificare se “la non veritiera o comunque erronea rappresentazione dello stato assentito dalla licenza edilizia rilasciata dal Comune, con il parere della Soprintendenza, e di conseguenza dello stato dei luoghi - dedotta dall’Amministrazione a giustificazione del differito intervento di annullamento in autotutela della stessa licenza edilizia - configuri o meno, così come affermato dalla società resistente, una asserita e ad oggi non provata falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, che non deriva dal privato ma è contenuta in tutti i titoli edilizi e paesaggistici su cui la società Giglio srl ha fatto legittimo affidamento”.

In particolare, l’istruttoria dovrà chiarire “se lo stato dei luoghi dichiarato dalla società, rappresentato nell’istanza di ristrutturazione sulla cui base furono rilasciati, nel 2018, l’autorizzazione paesaggistica ed il parere favorevole (con prescrizioni) della Soprintendenza, e nel 2019 il relativo permesso a costruire del Comune, poi revocato in base al contestato sviluppo plano-volumetrico e delle destinazioni d’uso, sia o meno conforme rispetto agli elaborati conservati agli atti degli uffici comunali a corredo della licenza edilizia 226/1968".

Più precisamente, l’odierna sentenza delinea anche i tre possibili scenari, che riportiamo testualmente:

- “ove l’erronea o artata rappresentazione dei luoghi posta a base dei successivi titoli edilizi e dei relativi pareri paesaggistici favorevoli, fosse addebitabile alla responsabilità imprenditoriale della società Giglio srl, ciò abiliterebbe l’Amministrazione vigilante ad intervenire anche oltre i termini di legge, essendo stata ostacolata indebitamente nel tempestivo esercizio dei propri poteri di controllo da un comportamento contrario a buona fede dal quale la società non potrà trarre vantaggio”;

- “ove una tale infedele rappresentazione fosse riconducibile ad atti regolarmente adottati dal Comune e tuttora da esso conservati, il Comune sarebbe stato sempre in grado di verificare la difformità e di intervenire in autotutela, mentre sarebbe l’impresa ad essere stata indebitamente ostacolata nella ricostruzione della legittima consistenza dei luoghi, conseguendone l’utile decorso dal termine d’intervento e quindi l’infondatezza dell’appello”;

- “ove una tale infedele rappresentazione fosse stata invece introdotta con apposito parere a suo tempo dalla Soprintendenza, la stessa, non avendo mai revocato tale atto, non avrebbe titolo per dolersi dell’atto conseguentemente adottato dal Comune, discendendone l’inammissibilità dell’appello”.



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