Attualità
LA DIFFIDA
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Capaccio Paestum, IIS-IPSAR Piranesi: gruppo di genitori chiede "alternativa all'ora di religione cattolica"
Comunicato Stampa
17 novembre 2023 16:34
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CAPACCIO PAESTUM. "Attivazione, secondo norme vigenti, dell’attività didattica e formativa alternativa all’insegnamento della religione cattolica": riceviamo e pubblichiamo, integralmente, la nota inviata alla nostra redazione da un gruppo di genitori di alunni dell'IIS Piranesi di Capaccio Paestum, che diffidano dirigenza scolastica ed Ufficio Scolastico Provinciale:

"Al Dirigente scolastico e p.c. al Consiglio di Istituto,  al Collegio dei Docenti dell’ Istituto di Istruzione Superiore – IPSAR “Piranesi” 

 Via Magna Graecia – Località Santavenere 84047 

  di Capaccio Paestum (SA) 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio Scolastico X - Ambito Territoriale Salerno 

Via Monticelli 1, Loc. Fuorni 

84131 Salerno 

data 07/09/2023 

Atto di diffida 

Oggetto diffida: attivazione, secondo norme vigenti, dell’attività didattica e formativa alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

 Egregio Dirigente, 

 ci vediamo costretti, con dispiacere,  a scriverLe per difendere il diritto allo studio dei nostri figli. 

Da alcuni anni ai nostri figli non è garantito l’insegnamento alternativo alla religione cattolica con un’ora specifica dedicata, come avveniva sempre alle scuole medie di Capaccio Paestum, ma sono costretti a scegliere di entrare dopo, uscire all’ultima ora o a stare in classe a seguire la lezione di religione cattolica (che non è come si suol dire storia delle religioni o di etica ma Insegnamento di una religione specifica e pertanto portatore di determinati principi e valori, molto spesso in contrasto con la modernità come sul tema aborto, morte assistita o omosessualità) o a non essere assistiti nello studio come richiesto o addirittura a seguire lezioni di altre materie ospiti di altre classi. 

Questa ultima modalità oltre a non essere prevista dalla normativa, mette a rischio l’incolumità degli alunni che vanno ad aggiungersi ad altre classi già numerose. 

Inoltre, alcuni alunni ci hanno riferito di pressioni psicologiche da parte dei responsabili delle varie sedi, a scegliere per forza l’insegnamento di religione cattolica per non creare problemi. Se ciò si dovesse rivelare come vero, sarebbe molto grave dal punto di vista dei diritti della persona! 

Chiediamo l’attivazione regolare delle ore di alternativa, come si fa alle scuole medie, con un insegnante dedicato, e non con progetti creati da insegnanti a disposizione col potenziamento poiché questi devono servire per progetti a tutta la classe e non solo ad una parte, col rischio che i nostri figli vengano additati con lo spreco risorse. 

Pertanto, la condotta dell’Amministrazione scolastica, che rifiuta di garantire un insegnamento alternativo alla religione cattolica, in presenza di una chiara richiesta dell’utenza, configura una diretta violazione del diritto soggettivo di tali alunni a non essere discriminati, per effetto di una scelta di coscienza, nell’accesso a pari opportunità formative. 

Quindi richiamiamo la seguente normativa: 

l’art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 121 del 1985, dispone che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (I.R.C.) è garantito a ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione; 

che tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall’art. 310 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico recante disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

che il diritto di non avvalersi dell’I.R.C. comprende, come hanno chiarito numerose circolari del Ministero della pubblica istruzione (tra le quali le circolari n. 188 e 189 del 25 e del 29 maggio 1989), anche l’opzione per attività didattiche e formative; 

che, quindi, l’offerta da parte della scuola di attività didattiche o formative, alternative all’insegnamento della religione cattolica, ha carattere doveroso, ove vi siano alunni che hanno chiesto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica optando per l’ora alternativa; 

che la doverosità di tale offerta è espressamente affermata anche dalla circolare ministeriale 

 1. 131 del 3 maggio 1986, che impegna i Collegi docenti a definire le attività alternative, sentiti i genitori interessati, entro il primo mese dall’inizio delle lezioni; 

 che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2749 del 7 maggio 2010, ha stabilito che «la mancata attivazione dell’insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o delle famiglia, e di questo aspetto il Ministero […] dovrà necessariamente farsi carico»; 

che la circolare del ministero dell'istruzione n. 59 del 23 luglio 2010, inerente l'Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, evidenzia la necessità di assicurare «l'insegnamento dell'ora alternativa alla religione cattolica agli alunni interessati»; che l’ordinanza del tribunale di Padova n. 1176 del 30 luglio 2010 ha stabilito che l'attivazione dei corsi alternativi costituisce «un obbligo», e che la loro mancata attivazione costituisce «un comportamento discriminatorio illegittimo», fonte di responsabilità risarcitoria per l’Istituto scolastico; 

Siamo spiacenti di dover intervenire per chiedere il rispetto della normativa e per opporci a iniziative che operano una vera e propria forma di discriminazione nei confronti di una parte; ci auguriamo che nella sua qualità di Dirigente scolastico si premuri di far presente al Consiglio di Istituto e al Collegio dei docenti l’obbligatorietà e la priorità, derivante da disposizione di legge,  su qualsiasi altro tipo di progetto formativo eventualmente proposto dai docenti stessi (a volte molto onerosi, dispendiosi e talvolta poco efficaci didatticamente e poco seguiti dai vari alunni)  dell’attivazione di ore di lezione regolari dell’ alternativa all’insegnamento della religione cattolica. La informiamo che, qualora non venissero programmate tali ore di lezione dell’alternativa all’insegnamento della religione cattolica prioritariamente rispetto a qualsiasi altro progetto formativo secondario, saremo costretti a procedere giudizialmente in sede civile, amministrativa e penale tramite il supporto di una nota associazione laico-umanista (oltre a comunicare mediante tale associazione nazionale tramite canali di informazione pubblica), per ottenere la cessazione del comportamento discriminatorio illegittimo e per il risarcimento del danno. 

Fiduciosi in una sua collaborazione, Le porgiamo distinti saluti.  Un gruppo di genitori che crede nella scuola di tutti". 



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